Art. 3.

      1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente: «Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia, una coppia di fatto o persona singola affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi».